Avv. Simeoli: Sì alla REVOCA del REGOLAMENTO Courtesy Car, con emissione immediata dell’ORDINANZA sul TRAFFICO per le strade comunali e la nuova ZTL di Don Giobbe Ruocco. PARCHEGGIO per FURGONI GRANDI solo sul MOLO PENNELLO o diretti per Anacapri.

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In una lettera aperta al Sindaco di Capri, confermando la
necessità imminente ed urgente di regolamentare e limitare la circolazione nel territorio di Capri di tutti i veicoli, l’Associazione Nazionale Liberi Consumatori in persona dell’avv. Gaetano Simeoli ha chiesto di revocare il regolamento courtesy car per i seguenti motivi in fatto ed in diritto:
Al COMUNE DI CAPRI (C.F. 00547330639), in persona del Sindaco dr. Paolo Falco ed al Segretario Comunale dr.ssa Viviana Di Gennaro
per l’annullamento in autotutela

  • della deliberazione del Consiglio Comunale di Capri n. 19 del 14.02.2025 avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche”;
  • del Regolamento comunale per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche, approvato con la predetta deliberazione;
  • di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

  • FATTO
    In data 14.02.2025 il Consiglio Comunale di Capri ha approvato, con deliberazione n. 19, il “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche”.
    Tale regolamento, che entrerà in vigore il 30.04.2025, poi rettificato in data 01 aprile 2025, disciplina la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo, dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari aventi sede sull’isola di Capri.
    Il regolamento, tuttavia, presenta diversi profili di illegittimità che ne impongono una valutazione per l’annullamento, come di seguito esposto.
  • DIRITTO
  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4 e comma 11 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Violazione del principio di leale collaborazione tra enti pubblici. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
    Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (in particolare Consiglio di Stato, sentenza n. 4111 del 2016), la regolamentazione della circolazione stradale che interessa ambiti sovracomunali richiede necessariamente il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali interessati. Nel caso di specie, il Comune di Capri ha adottato unilateralmente un regolamento che produce effetti anche su strade di competenza del Comune di Anacapri, eliporto a cui si accede tramite la strada Grotta Azzurra, stabilimenti balneari di Marina Piccola su strada provinciale senza alcun preventivo confronto o concertazione con la Città Metropolitana.
    Tale modus operandi si pone in aperto contrasto con l’art. 6, comma 11 del Codice della Strada, il quale prevede espressamente che, quando si tratti di strade appartenenti a enti diversi, gli obblighi e le limitazioni devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. La mancata condivisione preventiva con il Comune di Anacapri costituisce pertanto un vizio procedurale che inficia la legittimità dell’intero regolamento.
  2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 285/1992. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.
    Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1261 del 2024, le limitazioni alla circolazione devono rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione. Il regolamento impugnato viola tali principi laddove introduce limitazioni dimensionali arbitrarie per i veicoli (larghezza massima di 175 cm) e prevede deroghe ingiustificate per alcune categorie di strutture ricettive (alberghi 4-5 stelle).
    Tale disciplina risulta manifestamente illogica e discriminatoria, come confermato dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 32272 del 2023, secondo cui le misure differenziate devono essere oggettivamente giustificate e proporzionate rispetto agli scopi perseguiti.
  3. Violazione dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.
    Come stabilito dal TAR Lazio nella sentenza n. 14749 del 2023, l’introduzione di limitazioni all’accesso e alla circolazione dei mezzi deve essere supportata da un’adeguata istruttoria che dimostri l’effettiva necessità di tutelare interessi pubblici quali l’ambiente, il patrimonio artistico-architettonico e la fluidità del traffico cittadino.
    Nel caso di specie, il Comune di Capri non ha condotto alcuna istruttoria tecnica per dimostrare l’effettiva necessità e proporzionalità delle misure adottate, né ha acquisito i necessari pareri tecnici, in particolare della Città Metropolitana di Napoli quale ente proprietario di alcune delle strade interessate dal regolamento.
  4. Violazione del principio di libera iniziativa economica ex art. 41 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione.
    Come affermato dal TAR Lazio nella sentenza n. 10547 del 2023, le limitazioni alla libertà di iniziativa economica sono legittime solo quando non comportano un divieto assoluto di accesso e sono funzionali alla protezione di interessi costituzionalmente rilevanti.
    Il regolamento impugnato, imponendo stringenti limitazioni dimensionali ai veicoli e prevedendo un regime differenziato per alcune categorie di operatori, determina un’ingiustificata compressione della libertà di iniziativa economica, non supportata da adeguate ragioni di interesse pubblico.
    FA ISTANZA DI SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA
    Il fumus boni iuris emerge dai motivi di ricorso sopra esposti.
    Quanto al periculum in mora, l’imminente entrata in vigore del regolamento (30.04.2025) o 01.04.2025 con la
    rettifica della pubblicazione determinerebbe un grave pregiudizio per gli operatori economici del territorio, costretti ad adeguarsi a prescrizioni illegittime e onerose, con conseguente alterazione degli equilibri concorrenziali.
    Si impone pertanto la valutazione della sospensione dell’efficacia degli atti impugnati nelle more della decisione nel merito.
    P.Q.M.
    Si chiede che codesto Ecc.mo Sindaco e Segretario Comunale voglia:
    sospendere e/o annullare il regolamento e provvedere ad emanare specifica ordinanza comunale di regolamentazione del
    traffico anche merci per la via Don Giobbe Ruocco e per la via Cristoforo Colombo.
    No a nuovi parcheggi in zone agricole si alla
    sistemazione del Molo Pennello ed emissione dell’ordinanza del
    dirigente che limiti accesso e circolazione nel comune di Capri, territorio di propria competenza con istituzione ztl Don Giobbe Ruocco.
  5. La presente anche per evitare condanna di spese legali all’ente comunale.
    Capri, lì 19 marzo 2025
    Il Presidente
    avv. Gaetano Simeoli atto sottoscritto digitalmente
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