CACCIA
La normativa sulla caccia, disciplina in modo scrupoloso l’esercizio di questa attività.
In Campania la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, regola la materia.
LE REGOLE
La normativa sulla caccia è stata modificata per quanto riguarda i munizionamenti e le importazioni di specie selvatiche dall’estero. Il martedì e venerdì non si può esercitare l’attività venatoria, mentre per i restanti cinque giorni della settimana si dovrà sceglierne al massimo tre. Sono poi soltanto due i colpi che può contenere il serbatoio dei fucili a canna liscia, mentre la carabina per la caccia al cinghiale ne può contenere fino a cinque. Confermato il divieto di utilizzo delle reti da uccellagione, come pure di cattura di uccelli in natura da destinare a richiami vivi, mentre continua a essere legittimo l’uso di volatili da allevamento.
Consigli per una caccia rispettosa delle regole:
1) non cacciare, per un periodo non inferiore a 10 anni, sulle superfici boschive percorse da incendi; le informazioni relative a tali aree sono reperibili presso i catasti comunali;
2) controllare meticolosamente lo stato delle armi, del munizionamento e dell’equipaggiamento personale e rispettare sempre le disposizioni sull’uso e/o trasporto dei mezzi di caccia;
3) verificare la regolarità dei documenti necessari per l’esercizio venatorio (porto d’armi, licenza di caccia, assicurazione, tesserino venatorio regionale, ecc.);
4) provvedere al pagamento delle tasse governative e regionali nonché a tutti gli adempimenti richiesti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CA), previsti dalle rispettive normative regionali;
5) accertarsi dei confini di parchi e aree protette o di altre zone all’interno delle quali è assolutamente vietata la caccia;
6) documentarsi correttamente sui limiti dei propri ambiti territoriali di caccia e prestare la massima attenzione alle aree denominate Zona a Protezione Speciale, all’interno delle quali l’attività venatoria è disciplinata in modo particolare, così come specificato nei vari calendari venatori e alle zone umide, dove si ha l’obbligo di utilizzare munizioni con pallini non tossici;
7) osservare le disposizioni del calendario venatorio provinciale ed eventualmente dei regolamenti relativi alla raccolta funghi o di altri prodotti delle zone boscate;
8) accertarsi delle specie selvatiche cacciabili: la selvaggina che non si riconosca, o che non si veda distintamente, non deve essere abbattuta;
9) rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza previste dalla legge per edifici, vie di comunicazione, mezzi agricoli al lavoro nonché appostamenti di caccia fissi o temporanei; anche in caso di minimo dubbio evitare ogni esplosione potenzialmente pericolosa;
10) rispettare sempre l’ambiente circostante ed evitare di abbandonare rifiuti di ogni genere, ma soprattutto i bossoli delle cartucce;
11) ricordarsi di gestire i cani, da sempre i migliori “ausiliari” della stagione di caccia, in maniera rispettosa delle norme e delle loro esigenze comportamentali;
12) si raccomanda, infine, il massimo rispetto delle colture agricole.
Fonte Arma dei Carabinieri.it
La legge nazionale Legge 157/92 art,21, c.1, lett.a), e), f, g)* che stabiliscono i parametri delle distanze a cui i cacciatori devono attenersi, sia per sparare che per vagare armati. L’esercizio della caccia è vietata a meno di 100 metri da immobili e a meno di 50 metri da vie di comunicazione (ed eccezione delle strade poderali ed interpoderali). E’ vietato sparare in direzione di immobili e vie di comunicazione da distanza minore di 150 metri con fucili ad anima liscia e munizioni spezzate. L’attraversamento di dette zone di divieto è consentito solo con le armi da fuoco scariche. E’ inoltre vietato l’esercizio della caccia a distanza inferiore a 100 metri da macchine agricole in funzione.
I Sindaci possono emanare anche specifiche ordinanze sindacali ai sensi del D.lgs.267, 18 agosto 2000, art.54?