La raccolta firme con 15000 sottoscrizioni lanciata sulla piattaforma change.org e le reiterate richieste di annullare l’ordinanza n.9 dell’aprile 2023, finirono al Tribunale amministrativo regionale della Campania – sez. Napoli.
A depositare il ricorso per chiedere l’ annullamento della ordinanza del sindaco di Anacapri, dott. Alessandro Scoppa, furono l’avvocato Gaetano Simeoli e l’associazione Nazionale Liberi Consumatori costituiti contro il Comune di Anacapri, l’ azienda Sanitaria Napoli 1 e nei confronti dell’Associazione Amici di Cetrella.
Una settima prima dell’udienza cautelare del 25 luglio 2023 presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- sez. Napoli, udienza fissata per decidere se sospendere o meno l’ordinanza, il Comune di Anacapri, a firma del Sindaco di Anacapri, dr. Alessandro Scoppa, decise di revocare l’ ordinanza.
In data 25 luglio 2023 il Tribunale amministrativo ha deciso quanto segue:
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3072 del 2023, proposto da
Gaetano Simeoli, Associazione Nazionale Liberi Consumatori, rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetano Simeoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 106 – Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Amici di Cetrella, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
N. 03072/2023 REG.RIC.
dell’ordinanza del Comune di Anacapri 13 aprile 2023 n. 9 recante “Divieto di pascolo vagante dei caprini” pubblicata sull’Albo pretorio comunale del Comune di Anacapri (doc.1) nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso, comprese, ove occorrente, la Comunicazione dell’ASL Napoli 1 – U.O.C. Sanità animale e presidio ospedaliero veterinario (doc.2), la nota della Polizia Locale citate nelle premesse dell’ordinanza gravata (doc.3) e la nota associazione Amici di Cetrella (doc.4).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri e dell’Asl 106 – Napoli 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con memoria ritualmente depositata in data 25 luglio 2023, i ricorrenti hanno rappresentato il venir meno dell’interesse a coltivare il presente giudizio poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Anacapri, con ordinanza prot. n. 25 del 14 luglio 2023, ha revocato in autotutela l’ordinanza impugnata;
Considerato che, in ragione di ciò, sussistono le condizioni per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuti meno i presupposti di cui all’ art.100 c.p.c.;
Rammentato, infatti, che, quando nel corso del giudizio intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, ovvero il venir meno, con la materia controversa, di qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, sopravvenendo la carenza dell’interesse alla
N. 03072/2023 REG.RIC.
definizione del giudizio, e, quindi, ad una pronuncia nel merito;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il riesame del provvedimento impugnato, seppur con efficacia ex nunc tipica della revoca, è circostanza di per sé sufficiente, per giurisprudenza costante, a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (ex multis, T.A.R. Lazio – Latina, 8 febbraio 2013, n. 146; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 520);
Ritenuto, quanto alla soccombenza virtuale, che la complessità delle problematiche affrontate, il carattere sensibile degli interessi incisi e la condotta tenuta dall’amministrazione comunale inducono concordemente a ritenere sussistenti le eccezionali ragioni necessarie per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, ferma restando la condanna dell’amministrazione al rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente in applicazione del criterio di cui all’art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
improcedibile;
spese compensate ad eccezione del contributo unificato che pone a carico dell’amministrazione costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
N. 03072/2023 REG.RIC.
L’ESTENSORE Fabio Maffei
IL PRESIDENTE
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