Ecco l’iter delle Aree Marine Protette

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Le aree marine protette 


L’istituzione di un’area marina protetta è preceduta dall’individuazione, attraverso una specifica disposizione normativa, di un’”area marina di reperimento“. 

Le aree marine di reperimento sono individuate ai sensi delle Leggi n. 979/1982n. 394/1991. Una volta concluso l’iter tecnico-istruttorio l’area marina protetta è istituita con Decreto del Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che indica la denominazione e la delimitazione spaziale dell’area, gli obiettivi di conservazione e la disciplina di tutela a cui è sottoposta. 

Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, acque, fondali e tratti di costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere nonché per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. 

Possono essere costituite da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale. 

 

La suddivisione in zone


L’area marina protetta comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo ed è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica.

In generale, le aree marine protette sono divise al loro interno in tre zone denominate A, B e C. 

L’intento è quello di assicurare la massima protezione degli ambiti di maggior valore ambientale che ricadono nelle zone di riserva integrale (zona A), applicando i vincoli stabiliti dalla Legge. Con le zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione coniugando la conservazione dei valori ambientali con la fruizione e l’uso sostenibile dell’ambiente marino. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Zona A (nella cartografia evidenziata con il colore rosso), di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all’ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio. 

Zona B (nella cartografia evidenziata con il colore giallo), di riserva generale, dove sono consentite e spesso regolamentate dall’organismo di gestione, una serie di attività che, pur permettendo una fruizione dell’ambiente, influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese. 

Per alcune particolari caratteristiche territoriali, a volte, vengono istituite delle sottozone Bs (zone B speciali), nelle quali vigono le stesse previsioni delle zone B, ma dove è vietata qualsiasi attività di prelievo delle risorse.

Zona C (nella cartografia evidenziata con il colore azzurro), di riserva parziale, dove sono consentite e regolamentate dall’organismo di gestione le attività di fruizione e l’uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. Questa zona rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all’area marina protetta.

 

Iter per l’istituzione di un’area marina protetta


Nell’ambito dell’elenco di aree di reperimento stabilito dalle leggi, per l’effettiva istituzione di un’area marina protetta, occorre disporre di un aggiornato quadro di conoscenze sull’ambiente naturale d’interesse, oltre ai dati relativi alle attività socio-economiche che si svolgono nell’area. 

Il Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per il mare e le coste, per l’acquisizione di tali conoscenze e dati può avvalersi di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. Gli studi sono generalmente distinti in due fasi: nella prima viene esaminata la letteratura esistente sull’area; nella seconda fase vengono effettuati gli approfondimenti necessari per un quadro conoscitivo concreto ed esaustivo. 

La definizione di perimetrazione dell’area (i confini esterni), la zonazione al suo interno (le diverse zone A, B e C), e la tutela operata attraverso i diversi gradi di vincoli nelle tre zone, sono parte dello schema di decreto istitutivo redatto alla fine dell’istruttoria. Sullo schema di decreto vengono sentiti la Regione e gli enti locali interessati all’istituenda area marina protetta, per l’ottenimento di un concreto e armonico consenso a livello locale. Infine, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 112/98 art.77 , occorre acquisire il parere della Conferenza Unificata sullo schema di Decreto Ministeriale. 

Infine, il Ministro dell’Ambiente, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, procede all’istituzione dell’area marina protetta, autorizzando il finanziamento per le spese di prima istituzione (Legge n. 394/91 art.18 e Legge n. 93/01 art.8. 

Il Decreto Ministeriale, se non diversamente specificato, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

La gestione


La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 979/82, 394/91 e 426/98, è affidata dal Ministero dell’Ambiente a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L’affidamento avviene con decreto del Ministro dell’Ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. 

 

La Commissione di riserva


La Commissione di riserva (istituita ai sensi delle Leggi n. 979/82 art. 28 e n. 426/98 art. 2 co. 16)  affianca l’Ente delegato, nella gestione dell’area marina protetta, formulando proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento della AMP medesima. 

In particolare, la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell’area marina protetta, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall’Ente delegato. 

La Commissione è istituita presso l’Ente Gestore e sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è così composta:

• un rappresentante del Ministero dell’Ambiente designato dal Ministro, con funzioni di Presidente

• un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente

• un esperto designato d’intesa tra i Comuni rivieraschi interessati

• un esperto del Ministero dell’Ambiente

• un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto Ambientale Marino presso il Ministero dell’Ambiente

• un esperto designato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

• un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.

Le norme regolamentari


Ai sensi dell’art. 19, comma 5 della Legge 394/91, il Ministro dell’Ambiente approva il Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta, per il quale si osserva la procedura prevista all’art. 17 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, previo parere del Consiglio di Stato. Il Regolamento di disciplina contiene l’indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale e della disciplina delle attività consentite all’interno dell’area, nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente e delle finalità istitutive dell’area stessa.

Ai sensi della Legge 979/82 ex art. 28, commi 6 e 7, il Ministro dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione di Riserva, approva con apposito decreto il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta, che contiene la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite.

Il medesimo Regolamento di esecuzione e organizzazione prevede la possibilità di emanare ulteriori disposizioni di dettaglio contenute in un disciplinare integrativo adottato annualmente.

I vincoli


La Legge quadro 394/91, articolo 19, individua le attività vietate nelle aree marine protette, quelle cioè che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area. 

La Legge 394/91 vieta nelle aree marine protette:

a. la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l’asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b. l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c. lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d. l’introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e. la navigazione a motore;

f. ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

I Decreti Istitutivi delle aree marine protette, considerando la natura e le attività socio-economiche prevalenti nell’area, possono prevedere alcune eccezioni (deroghe) ai divieti stabiliti dalla Legge 394/91 oltre a fornire dettagli sui vincoli previsti. Tali elementi sono contenuti nei Decreti istitutivi e nei Regolamenti di ciascuna area marina protetta.

 

La sorveglianza


Le Capitanerie di porto esercitano ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19, comma 7, della Legge  n. 394/91 e ss.mm., le attività di sorveglianza nelle aree marine protette per assicurare il rispetto dei vincoli previsti. Gli Enti locali delegati alla gestione delle aree marine protette possono altresì avvalersi ai fini della sorveglianza degli organi di Polizia locale.

Fonte Mase

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