

L’Area Marina Protetta di Capri: tra tutela ambientale e sviluppo sostenibile
Dall’analisi delle fonti disponibili emerge che attualmente l’isola di Capri non dispone di una propria Area Marina Protetta autonoma, ma è collegata all’Area Marina Protetta di Punta Campanella, come evidenziato nella sentenza del TAR Lazio, che sottolinea come l’area di Punta Campanella rappresenti una delle mete tradizionali del turismo subacqueo, con un importante ruolo del settore della pesca nell’economia locale.
La gestione degli specchi acquei e delle aree costiere dell’isola di Capri è attualmente regolamentata attraverso un sistema di pianificazione che coinvolge diverse autorità. Come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, la Regione Campania ha assegnato ai Comuni costieri la gestione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in conformità alla legge regionale n. 16/2014.
Per quanto riguarda la situazione dei campi boe, dalla sentenza del TAR Campania si evince che il Comune di Capri ha adottato un piano boe che individua specifici specchi acquei destinati all’installazione di campi ormeggio. Tuttavia, l’implementazione di questi sistemi deve seguire precise procedure autorizzative e rispettare i vincoli ambientali.
La tutela dell’ambiente marino e costiero rappresenta una priorità assoluta, come confermato dalla sentenza del TAR Sardegna, che ribadisce come l’istituzione di un’area marina protetta, pur comportando limitazioni per gli operatori economici e la popolazione locale, sia legittima quando finalizzata alla protezione dell’ambiente marino e delle specie ittiche e vegetali.
Per la stagione estiva, particolare attenzione viene posta alla regolamentazione degli approdi turistici. Come stabilito dal TAR Campania, il Comune può adottare ordinanze per disciplinare gli accosti e gli sbarchi presso determinati approdi, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e l’ambiente, regolamentando l’afflusso delle imbarcazioni per garantire la sicurezza dei bagnanti e l’equilibrio ambientale della zona.
Le azioni a garanzia delle coste prevedono un sistema integrato di controlli e monitoraggio. Come previsto dall’art. 56 del Codice dell’Ambiente, le attività di tutela includono la protezione delle coste dall’erosione marina, il ripascimento degli arenili e la ricostituzione dei cordoni dunosi, oltre alla regolamentazione dei territori interessati per la loro tutela ambientale.
La gestione dell’area richiede un delicato equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche, come evidenziato dalla giurisprudenza che sottolinea la necessità di contemperare la protezione dell’ambiente marino con le legittime aspettative degli operatori del settore, sempre nel rispetto dei principi di sostenibilità e conservazione del patrimonio naturale.