Per bosco e macchia mediterranea, meritevole di tutela ai fini paesaggistici, si intende anche quella caratterizzata dalla assenza di alberi di alto fusto. Corte di Cassazione sez.3n . 28929 del 20 luglio 2011
La nozione di bosco o territorio boschivo (di cui al d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227, penalmente tutelato dall’articolo 181 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, norma annoverata tra quelle dei capi d’imputazione) deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, essendo il senso normativo un concetto estensivo che include anche la macchia mediterranea, qualora (Cass. sez. III, 15/12/2004 n. 48118), comprenda alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo (macchia alta) o in un’accezione ancora più estensiva (Cass. sez. III, 16/11/2006 – 23/01/2007 n. 1874, per cui “deve qualificarsi come bosco, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un’estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento”) di recente pervenuta anche a ritenere tutelata quale area boschiva pure la macchia mediterranea caratterizzata dall’assenza di alberi d’alto fusto (Cass. sez. III, 20/07/2011 n. 28928).
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