Omicidio nautico e reato di lesioni personali nautiche. Oggi la discussione della proposta di legge alla Camera dei Deputati

LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE __
Art. 1.

  1. L’articolo 589-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
    «Art. 589-bis. – (Omicidio stradale o nautico) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.
    Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legi- slativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico- fisica conseguente all’assunzione di so- stanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legi- slativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
    La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unità da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispet- tivamente degli articoli 186, comma 2, let- tera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
    Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un vei- colo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di
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ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a mo- tore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non infe- riore a 70 km/h, ovvero su strade extraur- bane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consen- tita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a mo- tore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circo- lando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a mo- tore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pe- donale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conse- guenza dell’azione o dell’omissione del col- pevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’u- nità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si
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applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse au- mentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

  1. Alla rubrica dell’articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».
  2. L’articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
    « Art. 590-bis. – (Lesioni personali stra- dali o nautiche gravi o gravissime) – Chiun- que cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
    Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legi- slativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico- fisica conseguente all’assunzione di so- stanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legi- slativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
    La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unità da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispet- tivamente degli articoli 186, comma 2, let- tera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
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Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un vei- colo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è pu- nito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a mo- tore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non infe- riore a 70 km/h, ovvero su strade extraur- bane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consen- tita, cagioni per colpa a taluno lesioni per- sonali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a mo- tore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circo- lando contromano, cagioni per colpa a ta- luno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a mo- tore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pe- donale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conse-
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guenza dell’azione o dell’omissione del col- pevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’u- nità da diporto cagioni lesioni a più per- sone, si applica la pena che dovrebbe in- fliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della per- sona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal pre-
sente articolo ».

  1. Alla rubrica dell’articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».
    Art. 2.
  2. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-quater) è sostituita dalla seguente:
    « m-quater) delitto di omicidio col- poso stradale o nautico previsto dall’arti- colo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli or- gani di polizia giudiziaria ».
  3. All’articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura pe- nale, dopo le parole: « lesioni colpose stra- dali » sono inserite le seguenti: « o nauti-

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