LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE __
Art. 1.
Atti Parlamentari — 3 — XIX LEGISLATURA
ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a mo- tore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non infe- riore a 70 km/h, ovvero su strade extraur- bane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consen- tita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a mo- tore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circo- lando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a mo- tore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pe- donale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conse- guenza dell’azione o dell’omissione del col- pevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’u- nità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si
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applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse au- mentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».
Atti Parlamentari — 5 — XIX LEGISLATURA
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un vei- colo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è pu- nito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a mo- tore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non infe- riore a 70 km/h, ovvero su strade extraur- bane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consen- tita, cagioni per colpa a taluno lesioni per- sonali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a mo- tore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circo- lando contromano, cagioni per colpa a ta- luno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a mo- tore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pe- donale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conse-
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guenza dell’azione o dell’omissione del col- pevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’u- nità da diporto cagioni lesioni a più per- sone, si applica la pena che dovrebbe in- fliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della per- sona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal pre-
sente articolo ».
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