Rubrica Angolo del Diritto
ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI PUBBLICI
La legge prevede quindi le medesime sanzioni, qualora si tratti di occupazione di suolo o alloggio, pubblico o privato.
In caso di suolo o alloggio pubblico, l’ordinanza di sgombero è emessa dal sindaco oppure dal dirigente comunale dell’Ufficio Patrimonio e Casa (TAR Del Lazio, sentenza n. 4407 del 20 marzo 2015).
All’occupante viene quindi ordinato di sgomberare il luogo da ogni cosa e ripristinarlo alle condizioni originarie.
L’ordinanza viene trasmessa anche al Comando di Polizia Municipale e alla stazione di Carabinieri, che vengono incaricati di verificare l’esecuzione dell’ordinanza. Se l’occupazione abusiva è avvenuta per scopi commerciali (quindi per esempio bancarelle, chioschi, etc.), viene informata anche la Guardia di Finanza per la verifica di eventuali illeciti fiscali.