Il tema del conflitto di interessi nelle deliberazioni degli organi collegiali dei comuni di piccole dimensioni rappresenta una questione di particolare rilevanza e delicatezza, che richiede un’attenta analisi sia del quadro normativo di riferimento che degli orientamenti giurisprudenziali consolidati. La peculiarità delle realtà amministrative minori, caratterizzate da una maggiore probabilità di interconnessioni tra amministratori e territorio, rende necessario un approccio equilibrato che contemperi l’esigenza di imparzialità con quella di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Il quadro normativo di riferimento
La disciplina fondamentale in materia è contenuta nell’art. 78 del TUEL, che sancisce l’obbligo per gli amministratori di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale disposizione costituisce espressione del principio generale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Nei comuni sotto i 15.000 abitanti, il quadro normativo presenta alcune peculiarità:
– Non trova applicazione l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale prevista dall’art. 64 TUEL
– Lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio (art. 47 TUEL)
3. L’ambito di applicazione dell’obbligo di astensione
3.1 La regola generale
L’obbligo di astensione opera in presenza di un interesse proprio dell’amministratore o dei suoi parenti/affini fino al quarto grado. Tale obbligo:
– Ha natura generale e inderogabile
– Costituisce principio di ordine pubblico
– Non richiede la prova di un effettivo pregiudizio, essendo sufficiente una situazione di potenziale conflitto
3.2 Le eccezioni per gli atti generali
Il legislatore ha previsto un’importante deroga per i provvedimenti normativi o di carattere generale, come i piani urbanistici. In questi casi, l’obbligo di astensione sussiste solo in presenza di una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera e specifici interessi dell’amministratore o dei suoi congiunti.
4. La specificità dei piccoli comuni
La giurisprudenza ha elaborato un orientamento specifico per i comuni di piccole dimensioni, riconoscendo che in tali realtà:
– La possibilità di essere proprietari di suoli interessati dalle previsioni urbanistiche è particolarmente elevata
– È necessario verificare l’esistenza di una più stringente situazione di concreta conflittualità
– Non è sufficiente una mera connessione generica tra l’atto deliberativo e gli interessi dell’amministratore
5. Le conseguenze della violazione
La violazione dell’obbligo di astensione comporta:
– L’invalidità della deliberazione se approvata con il voto determinante dell’amministratore in conflitto
– La possibilità di impugnazione qualora la delibera possa recare danno all’ente
– Nel caso di piani urbanistici, l’invalidità limitata alle sole parti direttamente connesse agli interessi in conflitto
6. Il sistema dei controlli
Il TUEL prevede specifici meccanismi di controllo:
– La possibilità per un quinto dei consiglieri di richiedere il controllo delle delibere per illegittimità
– L’obbligo di presentare la richiesta motivata entro 10 giorni dall’affissione all’albo pretorio
7. La tutela giurisdizionale
Le controversie in materia sono devolute alla giurisdizione amministrativa, che ha sviluppato importanti principi interpretativi:
– La necessità di una valutazione caso per caso della situazione di incompatibilità
– L’impossibilità di predicare il conflitto in via astratta
– La rilevanza della natura discrezionale o vincolata dell’attività amministrativa
8Conclusioni
La disciplina del conflitto di interessi nei comuni sotto i 15.000 abitanti richiede un delicato bilanciamento tra diverse esigenze:
– Garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa
– Assicurare la funzionalità degli organi collegiali
– Tener conto delle peculiarità delle realtà amministrative minori
L’interpretazione giurisprudenziale ha contribuito a delineare un quadro equilibrato, che:
– Mantiene ferma la cogenza dell’obbligo di astensione come principio generale
– Adatta la sua applicazione alle specificità dei piccoli comuni
– Richiede una valutazione concreta delle situazioni di conflitto
– Garantisce adeguati strumenti di controllo e tutela
Tale approccio consente di perseguire efficacemente l’obiettivo di buon andamento dell’amministrazione, senza compromettere le esigenze di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
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