Sicurezza negli Approdi: La Questione di Marina Piccola tra Normativa e Tutela della Navigazione

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Sicurezza negli Approdi: La Questione di Marina Piccola tra Normativa e Tutela della Navigazione
La complessa questione degli sbarchi a Marina Piccola solleva importanti interrogativi giuridici e di sicurezza della navigazione, in un contesto dove le esigenze di fruibilità degli spazi portuali devono necessariamente bilanciarsi con la tutela dell’incolumità pubblica. L’ordinanza originaria della Capitaneria di Porto, che limitava lo sbarco ai natanti fino a 7,5 metri, si fondava su precise valutazioni tecniche relative alle caratteristiche dell’imbarcadero, la cui conformazione naturale impone particolare attenzione nelle manovre di approdo.
Come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4573 del 2020, le Autorità marittime godono di un’ampia discrezionalità tecnica nella regolamentazione degli spazi portuali, purché le loro decisioni siano supportate da un’adeguata istruttoria e rispondano a criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Questa discrezionalità trova il suo fondamento normativo nell’articolo 62 del Codice della Navigazione, che attribuisce al comandante del porto il potere di regolare il movimento delle navi secondo specifiche disposizioni regolamentari.
Il successivo ampliamento normativo della definizione di natante fino a 10 metri non può automaticamente prevalere sulle precedenti disposizioni di sicurezza, come confermato dalla sentenza del TAR Campania n. 2853 del 2022, che sottolinea come la misurazione degli spazi di navigabilità debba considerare non solo le dimensioni teoriche, ma anche le concrete condizioni operative del porto, includendo i necessari margini di sicurezza per i movimenti delle imbarcazioni.
L’articolo 65 del Codice della Navigazioneconferisce inoltre alla Capitaneria di Porto specifici poteri di regolamentazione delle operazioni di imbarco e sbarco, mentre l’articolo 63 prevede la possibilità di disporre manovre d’ufficio per garantire la sicurezza portuale.
La sentenza del TAR Campania n. 2852 del 2022 ha inoltre evidenziato come le autorizzazioni in deroga ai limiti dimensionali debbano necessariamente avere carattere temporaneo, permettendo così una periodica rivalutazione delle condizioni di sicurezza dell’area portuale.
Le criticità riscontrate nelle manovre delle imbarcazioni di 10 metri, che si avvicinano pericolosamente agli scogli e talvolta effettuano operazioni di scarico non conformi alle prassi di sicurezza, rappresentano elementi concreti che giustificano il mantenimento del limite originario di 7,5 metri. Questa valutazione trova riscontro nell’articolo 83 del Codice della Navigazione, che legittima limitazioni al transito e alla sosta delle navi per ragioni di sicurezza della navigazione.
La Capitaneria di Porto, nell’esercizio delle sue funzioni di garante della sicurezza della navigazione, ha quindi piena legittimità nel confermare il limite dimensionale di 7,5 metri per gli sbarchi a Marina Piccola, considerando che tale limitazione risponde a concrete esigenze di sicurezza determinate dalla conformazione naturale dell’approdo e dalle oggettive difficoltà di manovra riscontrate per le imbarcazioni di maggiori dimensioni.

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