Suolo pubblico: se non serve, ridiamolo alla comunità e ai cittadini le aree.

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Al Sindaco del Comune di Capri
Al Comandante della Polizia Municipale di Capri
Al Presidente della Capri Servizi
OGGETTO: Esposto per verifica occupazione suolo pubblico durante chiusura esercizi commerciali
il sottoscritto avv. Gaetano Simeoli in proprio e nella qualità di presidente dell’associazione nazionale liberi consumatori con sede in Capri alla via marina piccola 26,
Chiede di verificare se sia vero che
che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento COSAP del Comune di Capri, l’occupazione di spazi e aree pubbliche deve essere preventivamente autorizzata nel rispetto delle norme di legge e deve corrispondere ad un’effettiva attività commerciale.
Inoltre, l’art. 15 del medesimo regolamento stabilisce precisi obblighi per i concessionari, tra cui il mantenimento in condizioni di ordine e pulizia del suolo occupato.
CONSIDERATO

  • che durante il periodo di chiusura degli esercizi commerciali superiore a 30 giorni, diverse attività mantengono l’occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie semplicemente accatastati;
  • che tale situazione, oltre a costituire potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, contrasta con il decoro urbano e limita la fruibilità degli spazi pubblici;
    CHIEDE
    alle SS.VV. di voler verificare:
  1. La legittimità dell’occupazione del suolo pubblico durante i periodi di chiusura degli esercizi;
  2. L’eventuale violazione degli obblighi previsti dal Regolamento comunale;
  3. L’opportunità di adottare provvedimenti per garantire il corretto utilizzo degli spazi pubblici.

Secondo il Regolamento COSAP del Comune di Capri:

  • L’art. 16 prevede che il Comune può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione senza corrispondere alcun indennizzo, qualora l’interesse pubblico lo richieda
  • L’art. 17 stabilisce la decadenza dal diritto di occupare lo spazio in caso di:
  • Chiusura superiore a 30 giorni senza comunicazione
  • Uso diverso dell’occupazione rispetto a quello autorizzato
  • Mancato pagamento del canone
    Pertanto:
  1. Le strutture fisse come gazebo e tende devono essere rimosse durante la chiusura superiore ai 30 giorni, non essendoci più i presupposti dell’autorizzazione (effettiva attività commerciale)
  2. Il Comune ha piena facoltà di sospendere temporaneamente le concessioni per:
  • Manifestazioni pubbliche o turistiche-culturali
  • Motivi di ordine pubblico
  • Cause di forza maggiore
  • Garantire maggiori spazi alla comunità
    La sospensione può avvenire senza indennizzo né rimborso dei canoni già pagati, come espressamente previsto dall’art. 16 comma 2 del Regolamento.
    In attesa di vostro riscontro.
    Cordiali saluti
    avv. Gaetano Simeoli atto sottoscritto digitalmente
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