Trasporto marittimo e la responsabilità del Comandante. Partenza con mare agitato.

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L’angolo del diritto a cura del direttore Avv. Gaetano Simeoli.


Il ruolo del comandante di una nave passeggeri è cruciale per garantire la sicurezza di equipaggio e passeggeri durante la navigazione. La normativa vigente impone al comandante specifici doveri e responsabilità, la cui violazione può comportare gravi conseguenze di natura penale e amministrativa.
Partenza con mare agitato
Una delle principali responsabilità del comandante è valutare attentamente le condizioni meteo-marine prima di intraprendere la navigazione. L’art. 293 del Codice della Navigazione stabilisce che il comandante non può partire se le condizioni del mare, del vento o di altri elementi naturali sono tali da compromettere la sicurezza della navigazione. Pertanto, il comandante è tenuto a rinviare la partenza qualora le condizioni meteomarine siano tali da mettere a rischio l’incolumità di passeggeri ed equipaggio. La violazione di tale obbligo può configurare il reato di naufragio colposo (art. 428 c.p.) o, in caso di evento dannoso, di omicidio o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.).

Altro dovere fondamentale del comandante è assicurarsi che il carico della nave, sia di passeggeri che di merci, non superi i limiti di sicurezza stabiliti. L’art. 295 del Codice della Navigazione impone al comandante di rifiutare il carico che ecceda la portata massima della nave o che ne comprometta la stabilità. Il mancato rispetto di tale obbligo può integrare il reato di naufragio colposo o, in caso di incidente, di omicidio o lesioni colpose.

Relativamente al trasporto di merci, il comandante deve attenersi alle prescrizioni del Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code), che disciplina il trasporto marittimo di merci pericolose. È vietato il trasporto di sostanze esplosive, infiammabili, corrosive o comunque pericolose, se non nel rispetto delle norme di sicurezza. La violazione di tali disposizioni può comportare sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di incidenti, responsabilità penali.

Per quanto riguarda il trasporto di autoveicoli, il Regolamento UE n. 1177/2010 stabilisce che gli spazi riservati ai veicoli devono essere progettati in modo da garantire adeguati passaggi tra le file di auto, al fine di consentire l’evacuazione rapida in caso di emergenza. Nello specifico, la distanza minima tra le auto deve essere di 0,5 metri sui lati e di 1 metro tra le file.

Il comandante è inoltre responsabile delle operazioni di ormeggio e disormeggio della nave, che devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza. In particolare, l’equipaggio deve indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI), come caschi e guanti, per prevenire infortuni. La mancata adozione di tali misure di sicurezza può comportare sanzioni amministrative a carico del comandante e dell’armatore, ai sensi del D.Lgs. 271/1999.

Le navi passeggeri devono essere dotate di strutture e attrezzature idonee a garantire l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, in ottemperanza al Regolamento UE n. 1177/2010. Il comandante è tenuto a verificare il rispetto di tali prescrizioni e ad adottare le misure necessarie per agevolare l’imbarco, il trasporto e lo sbarco dei passeggeri diversamente abili.

Infine, la vita utile di una nave passeggeri è determinata dalla sua classe di navigazione e dalle ispezioni periodiche effettuate dalle autorità competenti. In base all’art. 164 del Codice della Navigazione, le navi adibite a servizio passeggeri devono essere sottoposte a visita quinquennale per il rinnovo del certificato di sicurezza. Il comandante che utilizza una nave non in regola con le verifiche di sicurezza può incorrere in sanzioni amministrative e, in caso di incidenti, in responsabilità penali.

Il comandante della nave, in qualità di rappresentante dell’armatore, è titolare, ai sensi dell’art. 409 c.n., di una posizione di garanzia che non è limitata alle sole operazioni strettamente connesse all’imbarco o allo sbarco sulla e dalla nave, ma che si estende anche alle operazioni connesse e complementari all’ingresso dei veicoli e delle persone sulla nave, posizione che pone a suo carico l’obbligo di provvedere alla eliminazione di ogni fonte di pericolo esistente nell’area interessata dalle operazioni di ingresso, limitatamente al periodo di tempo nel quale esse hanno luogo e nello spazio portuale a questo destinato. (In applicazione di tali principi è stata affermata la responsabilità, per omicidio colposo, del comandante della nave che, ignorando le direttive della capitaneria di porto, non aveva adottato sistemi protettivi di transennamento e illuminazione della banchina, provocando la caduta in mare di un veicolo cui seguiva la morte di due passeggeri).

In conclusione, il comandante di una nave passeggeri riveste un ruolo cruciale per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela di equipaggio e passeggeri. Il mancato rispetto degli obblighi normativi può comportare gravi conseguenze di natura penale e amministrativa, a carico sia del comandante che dell’armatore.Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7214 del 10 febbraio 2004, Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4557 del 7 febbraio 2024.

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